Iva al 10% per la cessione di fabbricati ristrutturati anche se non fatiscenti
Superati ufficialmente, quindi, gli orientamenti ministeriali emanati dall’ Amministrazione finanziaria a commento di previgenti disposizioni normative, che assoggettavano all’ aliquota Iva ridotta le cessioni di fabbricati oggetto di interventi di recupero di cui alla legge 457 / 1978. Per queste, infatti, l’ agevolazione era concessa solo per preesistente stato di degrado dell’ immobile oggetto dei lavori, per cui era necessaria l’ inclusione dell’ immobile stesso nei piani di recupero disciplinati dalla legge 457 / 1978.
Secondo l’ attuale disciplina, pertanto, non ci sono particolari condizioni legate alla fatiscenza del fabbricato oggetto dei lavori di recupero edilizio, per cui, a prescindere dallo stato iniziale dell’ immobile:
- la cessione di fabbricati, o di loro porzioni, oggetto di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica (di cui all’ art.31, comma 1, rispettivamente lett. c, d ed e, della legge 457 / 1978, ora trasfuso nell’ art. 3 del D.P.R. 380 / 2001), è comunque assoggettata ad Iva quando effettuata entro quattro anni dall’ ultimazione dei lavori (ai sensi dell’ art.10, comma 1, nn.8 - bis e 8 - ter, lett.a, del D.P.R. 633 / 1972);
- alla medesima cessione si applica l’ aliquota Iva ridotta al 10% a condizione che gli interventi di recupero risultino già ultimati all’atto della vendita.
In una Circolare dell’ Agenzia delle Entrate di prossima emanazione tali chiarimenti ministeriali dovrebbero trovare conferma ufficiale.
Fonte: www.mondocasablog.com