Decreto sicurezza, locazione a stranieri
Con il cosiddetto "decreto sicurezza" è stato stabilito che "salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio a uno straniero, privo
di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso anche in
locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni". La condanna per il reato in questione
(o, anche, l'applicazione della pena con il cosiddetto "patteggiamento") "comporta la confisca dell'immobile,
salvo che appartenga a persona estranea al reato".
La norma in questione - come evidenziato anche dal Consiglio superiore della magistratura - pone
particolari problemi per la locazione a stranieri regolarmente soggiornanti, in relazione agli effetti
della carenza del titolo di soggiorno sopravvenuta nel corso del rapporto di locazione.
La Confedilizia ha, in proposito, inviato un'apposita Circolare - con precise istruzioni operative -
alle proprie Associazioni territoriali [...].
Nella Circolare si spiega, anzitutto, che la disposizione di cui trattasi si applica ai soli "stranieri" (ai
soli immigrati extracomunitari, quindi). Si suggerisce, poi, di contrarre con gli stranieri - previa richiesta
di esibizione del loro titolo di soggiorno - locazioni di durata non superiore al periodo di
permanenza autorizzata dello straniero in Italia e quindi, se del caso, transitorie, comunque avvertendo
che tale ultimo tipo di locazione (a canone stabilito dalle organizzazioni della proprietà e degli
inquilini, in alcune zone) non può in ogni caso superare i 18 mesi. Anche in ordine alle modalità
di stipula delle locazioni transitorie, ogni informazione può essere attinta presso le Confedilizie locali.
Fonte: www.confedilizia.it